| Art.1
È costituita in Arcinazzo Romano l’Associazione culturale
denominata “Ser Cola Bactista”.
Art.2
L'Associazione non ha fini di lucro né fini politici. L’associazione
si propone di:
- illustrare i valori storici, artistici, culturali, socioeconomici
di Arcinazzo Romano;
- promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico,
linguistico, architettonico, antropologico, archeologico e archivistico
locale, nonché delle tradizioni locali, del paesaggio e dell’ambiente.
L’Associazione intraprende tutte quelle iniziative a carattere
culturale, folkloristico, sociale, economico e scientifico, con
l'obiettivo di favorire e valorizzare la conoscenza del territorio
di Arcinazzo Romano e compatibili con la propria ispirazione, come:
- realizzare il tradizionale presepe vivente;
- pubblicare e divulgare, anche attraverso le nuove tecnologie e
supporti multimediali, il patrimonio culturale, artistico e storico
locale;
- istituire premi e borse di studio in particolare per i giovani;
- organizzare incontri, conferenze, tavole rotonde;
- collaborare con l’istituzione scolastica, gli enti pubblici
ed altre associazioni;
- favorire scambi culturali, anche attraverso gemellaggi;
- rafforzare e favorire il legame con i “ponzesi non residenti”;
- organizzare convegni, seminari, corsi di formazione.
L’associazione potrà comunque porre in essere tutte
quelle attività ritenute utili o necessarie al perseguimento
dei fini istituzionali comprese le attività commerciali nei
limiti disposti dalle leggi vigenti.
Art.3
L'Associazione ha sede in Arcinazzo Romano, via San Nicola 4/a.
ASSOCIATI
Art. 4
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto
il 13° anno di età e le Associazioni, Enti o Comitati
che ne condividono gli scopi che, previa domanda, sono ammessi dal
Direttivo il quale deciderà inappelabbilmente sull’iscrizione.
Le Associazioni, gli Enti o i Comitati sono rappresentate da un
proprio delegato.
Ogni Associato maggiorenne, le Associazioni, gli Enti o i Comitati,
dovranno versare la quota annua, entro e non oltre il 31 dicembre
di ogni anno, i soci non in regola con il versamento della quota
sociale non potranno partecipare all’Assemblea e all’attività
dell’Associazione.
Gli aderenti all’Associazione prestano la loro opera gratuitamente
in favore della stessa. Ai soci spetta il rimborso delle spese effettivamente
sostenute, documentate e approvate dal Direttivo.
L’Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
a)soci ordinari
b)soci onorari
c)soci giovani (dai 13 ai 17 anni);
d)soci sostenitori.
Art.
5
La qualità di associato decade per morosità, decesso,
dimissioni, esclusione. L’esclusione può avvenire per
lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione
o in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo statuto, dei
regolamenti, delle delibere Assembleari o delle delibere del Direttivo.
L’esclusione è decisa dal Direttivo con delibera motivata
e comunicata per iscritto all’associato escluso.
ORGANI
Art.6
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti (se nominato).
Tutte le cariche sono gratuite. Eventuali compensi verranno stabiliti
dall’Assemblea in ordine alla normativa vigente.
ASSEMBLEA
Art. 7
L'Assemblea è costituita dagli associati ordinari, onorari
e sostenitori. I soci giovani posso partecipare all’Assemblea
senza diritto di voto.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere,
l’Assemblea ordinaria, è necessario che in prima convocazione
siano presenti almeno la metà degli associati e le delibere
saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida
qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà
a maggioranza semplice.
L’Assemblea straordinaria può deliberare in prima convocazione
qualunque sia il numero degli associati presenti.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà
tuttavia necessario un’Assemblea straordinaria ed il voto
favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno.
Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del programma preventivo;
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (se redatto);
- all’elezione a scrutinio segreto del Presidente e del Direttivo;
- decide se nominare ed eleggere il Revisore dei Conti;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti
proposti dal Direttivo;
- ad ogni argomento che il Direttivo intendesse sottoporre all’Assemblea;
- alla costituzione di commissioni, con durata limitata, per specifiche
attività;
- Stabilisce la quota associativa annua.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata per
richiesta di almeno i due terzi dei soci.
L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto o avviso
pubblico affisso sul territorio comunale almeno otto giorni prima
di quello fissato per l'adunanza. Con avviso scritto, e-mail, fax
o telefono inviato a ciascun associato non residente in Arcinazzo
Romano, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Ciascun associato se in regola con il pagamento della quota annua,
ha diritto ad un voto e con delega scritta può rappresentare
un solo socio assente.
IL DIRETTIVO
Art. 8
Il Direttivo è composto di un numero di sette membri, compreso
il Presidente.
Dura in carica tre anni e i suoi membri non sono rieleggibili per
più di due mandati consecutivi.
Il Direttivo è eletto con scrutinio segreto dall’Assemblea
e ogni membro dell’Assemblea, con diritto di voto, può
esprimere fino a sei preferenze. Per il Direttivo sono eletti i
primi nell'ordine delle preferenze ed a parità di voti si
intende eletto il più anziano di età.
Il Direttivo elegge al suo interno, il Vice Presidente, il Cassiere
e il Segretario.
Qualora per impedimento venisse a mancare il Cassiere o il Segretario,
il Presidente ne assume ad interim le funzioni fino alla prima adunanza
del Direttivo stesso.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso dei suoi membri, il Direttivo
provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ordine
delle preferenze, oppure alla rielezione, nella prima Assemblea
utile, del membro decaduto.
Nel caso di dimissioni, decesso o impedimento di almeno quattro
membri del Direttivo, entro 60 gg il Presidente convoca l'Assemblea
per il rinnovo di tutte le cariche.
Nel caso di dimissioni, decesso o impedimento del Presidente il
Direttivo si riterrà decaduto e si procederà al rinnovo
di tutte le cariche nell'Assemblea entro 30 gg.
Il Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione,
ad eccezione di quelli che lo statuto riserva all'Assemblea.
Il Direttivo:
- Provvede alla stesura del bilancio preventivo (se previsto) e
consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività sociale sulla base delle
linee approvate dall’Assemblea;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà
dell’Associazione o ad essa affidati;
- stabilisce le modo per il reperimento dei fondi necessari per
le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- sottopone all'Assemblea regolamenti, e direttive che possono essere
necessari per il buon andamento dell'Associazione.
Il direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi o entro 7 gg dalla
richiesta di almeno quattro membri.
Su invito del Presidente posso partecipare anche persone esterne
per consulenza su specifici argomenti.
IL PRESIDENTE
Art. 9
Il Presidente è eletto dall’Assemblea.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
degli associati e del Direttivo.
E’ membro di diritto, o un suo delegato, delle commissioni.
Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi
e in giudizio;
- cura l’esecuzione delle delibere del Direttivo e dell’Assemblea;
- cura i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti
gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione
e all’osservanza dello Statuto;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo
a ratifica del Direttivo entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.
IL
VICE PRESIDENTE
Art. 10
Il Vice Presidente è eletto tra i componenti del Direttivo.
In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente con gli
stessi poteri.
La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o
impedimento del Presidente.
IL
SEGRETARIO
Art. 11
Il Segretario, eletto tra i componenti del Direttivo, redige gli
atti dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e del Direttivo.
Cura l’archivio documentale dell’Associazione.
IL CASSIERE
Art. 12
Il Cassiere è eletto tra i membri del Direttivo. Al Cassiere
spetta la gestione contabile dell’Associazione, l’elaborazione
della contabilità e del bilancio da presentare al Direttivo
prima della convocazione dell’Assemblea annuale.
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Art. 13
Il patrimonio è formato:
a) dal patrimonio iniziale di L.300.000 (trecentomila lire) –
€ 154,94 (centocinquantaquattro e
novantaquattro centesimi in euro);
b) dalle quote sociali;
c) contributi di privati;
d) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.
Il Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione o erogazione
che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 14
L’Assemblea decide sull’opportunità di nominare
un Revisore dei Conti.
E’ nominato tra i soci o tra persone esterne proposte dal
Direttivo.
Controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigila
sull’osservanza della legge e dello statuto ed accerta la
regolare tenuta della contabilità sociale.
Il Revisore viene eletto a tempo determinato, deciso all’atto
dell’elezione.
Il Revisore dei Conti potrà assistere alle riunioni del Direttivo
solo se invitato.
BILANCIO
Art.15
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude
il 31 dicembre. Entro il 30 aprile il Direttivo sottoporrà
all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo l'anno precedente
e il bilancio preventiva relativo l'anno successivo. Gli eventuali
utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per la gestione dell’Associazione e per la realizzazione delle
attività di cui all'art. 2.
DURATA
E SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 16
L’Associazione ha durata illimitata ed essa non potrà
sciogliersi che per decisione di un’Assemblea straordinaria
appositamente convocata dal Direttivo.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa,
il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa
di utilità sociale o fini benefici.
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto,
si deve fare riferimento alle norme in materia di enti secondo le
vigenti normative.
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